I CORRISPETTIVI ELETTRONICI

I CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 

Dal 1 luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Questa fase è a regime dal 1 gennaio 2020. Da questo giorno spariranno completamente scontrini tradizionali e ricevute fiscali che verranno sostituiti da un documento commerciale emesso utilizzando un registratore telematico o una procedura web.

Per il consumatore finale cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta fiscale ma un documento commerciale.

AZIENDE INTERESSATE

Fatta eccezione per alcune aziende escluse per legge ( taxi, vendite di giornali, trasporto pubblico e poche altre categorie ) dobbiamo distinguere due tipi di soluzioni per questo adempimento.

  • REGISTRATORE TELEMATICO. In sintesi si tratta di un registratore di cassa con la capacità di collegarsi al mondo internet. Le caratteristiche di questo apparecchio sono state definite dall’Agenzia delle Entrate e sono state recepite dai singoli rivenditori di registratori. Con questo sistema, il contribuente, a fine giornata, emette lo scontrino giornaliero di cassa ( come una volta ). La macchina procede a dare una “ data certa” informatica e predispone un file pronto ad essere inviato all’Agenzia delle Entrate tramite il collegamento telematico con internet.
  • LA PROCEDURA WEB è presente nel portale “ Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia.

QUALE SCEGLIERE

  • FREQUENZA ELEVATA DI OPERAZIONI. Per gli operatori che hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa ( per esempio un bar o un commercio al minuto ) sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi tramite registratore telematico.
  • BASSA FREQUENZA DI OPERAZIONI. Gli operatori che usavano ricevute compilate a mano ( es. idraulici, falegnami…. ) possono valutare la soluzione alternativa della procedura web. La procedura necessita di un collegamento attivo di rete, magari tramite apparecchi telefonici.

TERMINI E MODALITA’ DI INVIO

  • Periodo transitorio per chi ha obbligo dal 01.01.2020: fino al 30.06.2020 non sono previste sanzioni se i corrispettivi del mese vengono inviati entro il mese successivo. Esempio corrispettivi di gennaio 2020 entro il 28.02.2020.
  • Periodo a regime: entro 12 giorni dalla validazione della data del corrispettivo. Esempio corrispettivo del 01.01.2020 da inviare entro il 12.01.2020.

 

Attenzione alle sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento: la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

 

Ghinato & Associati

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