Breve Vademecum sulla presentazione telematica delle deleghe F24

Breve Vademecum sulla presentazione telematica delle deleghe F24

 
Il D.L. 124/2019 ha ampliato sia i casi di invio obbligatorio tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, sia la platea dei soggetti tenuti all'adempimento.

Se al D.L. 124/2019 (c.d. “collegato fiscale”) nulla può essere obiettato in merito all'importanza delle finalità perseguite, altrettanto non si può dire delle modalità scelte per raggiungere tali obiettivi: tralasciando, per esempio, le complicazioni in ambito di appalti e subappalti, oggi dobbiamo fare i conti con alcune novità già operative come quella in materia di F24.
Il decreto, infatti, ha ampliato sia i casi di obbligatorietà di presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, sia la platea dei soggetti a ciò tenuti, modificando l'art. 49-bis D.L. 223/2006 che adesso dispone: “i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”.


Le implicazioni pratiche di tale previsione, applicabile ai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, sono le seguenti:
- tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);

  • la disposizione si applica sia a titolari di partita IVA che a privati;
    - l'obbligo riguarda anche i crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, come i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro.
    Considerando che già nel 2017 furono introdotte novità in materia di versamenti con F24, oggi possiamo riassumere la situazione per i titolari di partita Iva, nel seguente modo:
    - Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo o con saldo zero: obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate;
    - Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni: utilizzo dell'home banking (non F24 cartaceo) e facoltà di utilizzare il canale intermediari.
    Per i privati senza partita IVA, invece, si avrà:
    - Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo o con saldo zero: obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate;
    - Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni: ammesso il pagamento del modello cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari.
  • Inoltre il collegato fiscale, come per crediti Iva, ha previsto la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap prima di utilizzare i crediti (per imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e Irap) di ammontare superiore a 5.000 euro, disponendo che tale compensazione potrà essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito.
    Il quadro è ulteriormente complicato dall'attuale mancanza di disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, specie per quel che concerne l'effettiva operatività della previsione: il consiglio di chi scrive, nei casi descritti, è di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate già in occasione della scadenza del 16.12, alla luce del fatto che quanto previsto dal decreto legge, in vigore dal 27.10.2019, è valido (fino a conversione) a tutti gli effetti.

Fonte Ratio Quotidiano

 

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