Detrazioni digitali, serve la doppia ricevuta cartacea

 

Detrazioni digitali, serve la doppia ricevuta cartacea

 

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 679-680) prevede che la detrazione del 19% spetti a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, dei quali occorre però presentare la ricevuta (o il saldo movimenti del conto bancario).
 

  • Professionisti e Caf segnalano l'aumento della mole cartacea necessaria per documentare il pagamento tracciabile di spese soggette a detrazione del 19%, entrato in vigore dal 1.01.2020; se in passato era sufficiente lo scontrino/ricevuta, ora è necessario che il contribuente fornisca prova del pagamento (ricevuta del Pos, estratto conto bancario, fotocopia dell'assegno, ecc.) ai fini della detrazione.
  • Esempio: se si dovesse pagare la prestazione medica privata con il bancomat, non basterà pinzare alla fattura lo scontrino fiscale rilasciato, ma servirà anche la copia del pagamento Pos, perché il Fisco richiede la prova dello strumento tracciato utilizzato.
  • Inoltre è necessario che il pagamento tracciabile sia effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della prestazione, oppure in favore di un familiare a carico, pena la perdita della detrazione: per esempio, non è valido il pagamento con carta di credito di una prestazione in favore della propria madre, se non è a carico.
  • L'adempimento riguarda le detrazioni della dichiarazione dei redditi 2020, che si dovrà presentare il 2021. In prospettiva, è necessario conservare, accanto allo scontrino fiscale e alla ricevuta, anche il giustificativo della spesa, estratto conto o ricevuta del Pos, che dovrà essere conservato per 5 anni.
  • Rimane la possibilità di pagare in contanti le spese relative a medicinali e dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre le spese sanitarie detraibili solo con pagamento tracciabile riguardano prestazioni rese da medici o professionisti privati, non accreditati al Servizio sanitario nazionale.
  • Spese detraibili solo se tracciabili:
    • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
    • spese per istruzione;
    • spese funebri;
    • spese per assistenza personale;
    • spese per attività sportive di ragazzi;
    • spese per intermediazione immobiliare acquisto prima casa;
    • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
    • erogazioni liberali;
    • spese veterinarie;
    • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
    • acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  • Spese sanitarie detraibili se tracciabili:
    • visite di un medico specialista;
    • spese di degenza e per trasporto in ambulanza;
    • prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche; da biologi nutrizionisti, da personale in possesso di qualifiche professionali per l’assistenza diretta della persona;
    • spese per la badante;
    • spese di assistenza infermieristica e riabilitativa;
    • prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
    • controlli ordinari sulla salute della persona;
    • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo.

 Fonte Ratio

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