Split Payment

 

 

Introduzione del regime IVA

di “split payment

 

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), inserendo l’art. 17-ter nel DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” o “split payment”, prevede l’assol­vi­mento dell’imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di ser­vizio.

Al fornitore della Pubblica Amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell’operazione, men­tre l’IVA sarà versata direttamente all’Erario.

Il regime di “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclu­sio­ne delle operazioni:

  • assoggettate al “reverse charge”, sia interno sia esterno;
  • oppure i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto.

 

Sono assoggettate al “reverse charge” interno le sole operazioni (es. servizi di pulizia relativi ed edi­fici, cessioni di personal computer e laptop) rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che agi­scono nell’ambito di attività commerciali. Le medesime operazioni, se rese “nell’ambito di attività di pub­blica autorità”, sono assoggettate allo “split payment”.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il regime di “split payment” non si applica con riferimento alle operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono l’evidenza del­l’im­posta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. È il caso, ad esem­pio, dei regimi IVA con assolvimento dell’IVA all’origine (ad esempio, il regime speciale dell’editoria e il regime speciale delle agenzie di viaggio).

 

Il regime di “split payment” si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da ogni soggetto passivo IVA, nei confronti:

  • dello Stato;
  • degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
  • degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;
  • delle Camere di Commercio;
  • degli istituti universitari;
  • delle aziende sanitarie locali;
  • degli enti ospedalieri;
  • degli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
  • degli enti pubblici di assistenza e beneficienza;
  • degli enti pubblici di previdenza.

Il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali:

  • è stata emessa fattura a partire dall’1.1.2015;
  • l’esigibilità dell’IVA si realizza a partire dall’1.1.2015.

 

I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split payment”:

  • emettono la fattura a norma dell’art. 21 del DPR 633/72, esponendo l’IVA e con la dicitura “scis­sione dei pagamenti”;
  • non sono tenuti ad assolvere l’IVA (la quale sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubbli­ca Amministrazione destinataria dell’operazione);
  • annotano le fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza computare in se­de di liquidazione periodica l’IVA indicata sulla fattura.

 

 

Fonte Eutekne                                                                                                                                                                                                                         db

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