
Split Payment
Introduzione del regime IVA
di “split payment”
La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), inserendo l’art. 17-ter nel DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni.
Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” o “split payment”, prevede l’assolvimento dell’imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio.
Al fornitore della Pubblica Amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell’operazione, mentre l’IVA sarà versata direttamente all’Erario.
Il regime di “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione delle operazioni:
- assoggettate al “reverse charge”, sia interno sia esterno;
- oppure i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto.
Sono assoggettate al “reverse charge” interno le sole operazioni (es. servizi di pulizia relativi ed edifici, cessioni di personal computer e laptop) rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che agiscono nell’ambito di attività commerciali. Le medesime operazioni, se rese “nell’ambito di attività di pubblica autorità”, sono assoggettate allo “split payment”.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il regime di “split payment” non si applica con riferimento alle operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. È il caso, ad esempio, dei regimi IVA con assolvimento dell’IVA all’origine (ad esempio, il regime speciale dell’editoria e il regime speciale delle agenzie di viaggio).
Il regime di “split payment” si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da ogni soggetto passivo IVA, nei confronti:
- dello Stato;
- degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;
- delle Camere di Commercio;
- degli istituti universitari;
- delle aziende sanitarie locali;
- degli enti ospedalieri;
- degli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
- degli enti pubblici di assistenza e beneficienza;
- degli enti pubblici di previdenza.
Il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali:
- è stata emessa fattura a partire dall’1.1.2015;
- l’esigibilità dell’IVA si realizza a partire dall’1.1.2015.
I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split payment”:
- emettono la fattura a norma dell’art. 21 del DPR 633/72, esponendo l’IVA e con la dicitura “scissione dei pagamenti”;
- non sono tenuti ad assolvere l’IVA (la quale sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione destinataria dell’operazione);
- annotano le fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza computare in sede di liquidazione periodica l’IVA indicata sulla fattura.
Fonte Eutekne db
Tutte le news